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Firma di un contratto d'affari
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Traduzione di contratti internazionali: le clausole che non ammettono approssimazioni

Contratti di fornitura, condizioni generali di vendita, capitolati e accordi di distribuzione: dove nascono i rischi quando un testo giuridico cambia lingua.

Quali contratti traduce un'impresa che esporta

Il contratto internazionale non è un documento: è una famiglia di documenti che un'azienda manifatturiera produce e riceve di continuo, spesso senza chiamarli così.

Ci sono le condizioni generali di vendita, che viaggiano allegate a ogni conferma d'ordine e che in molte trattative sono l'unico testo contrattuale realmente scambiato. Ci sono i contratti di fornitura veri e propri, negoziati con i clienti maggiori, con capitolati tecnici in allegato. Ci sono gli accordi di distribuzione e di agenzia, che disciplinano il rapporto con la rete commerciale estera e che toccano esclusive, territori, obiettivi e cause di recesso. Ci sono i contratti di appalto e di fornitura con posa, quando la macchina va installata e messa in servizio presso il cliente. Ci sono gli accordi di riservatezza, firmati prima ancora che la trattativa cominci. E ci sono i documenti di gara: capitolati speciali, disciplinari, schemi di contratto, che arrivano già scritti in una lingua straniera e che vanno compresi con precisione prima di formulare un'offerta.

A questi si aggiungono gli allegati che nessuno considera contrattuali finché non lo diventano: il capitolato tecnico, la specifica di prestazione, il piano di collaudo, la matrice delle responsabilità, il programma di manutenzione, l'accordo sul trattamento dei dati. In sede di contenzioso questi documenti pesano quanto l'articolato, e a volte di più, perché sono il luogo in cui si definisce che cosa era dovuto.

Chi si occupa della traduzione deve avere presente questa geografia, perché il rischio non si concentra dove sembra. Le clausole più tradotte non sono quelle più pericolose: sono pericolose quelle raramente lette con attenzione, che restano identiche di contratto in contratto finché un giorno vengono azionate.

Perché la traduzione giuridica non è una sostituzione di parole

La difficoltà della traduzione contrattuale non sta nel lessico ma nel fatto che ogni termine giuridico appartiene a un ordinamento. Quando cambia la lingua, spesso cambia anche il sistema di diritto, e i due sistemi non hanno le stesse categorie.

L'ordinamento italiano appartiene alla tradizione di diritto civile: il contratto vive dentro un codice che disciplina in via generale la formazione dell'accordo, l'inadempimento, la risoluzione, la responsabilità. Gli ordinamenti di common law non hanno un codice equivalente, e il contratto tende a essere autosufficiente: dice tutto, definisce tutto, perché non può appoggiarsi a una disciplina generale.

Da questa asimmetria discendono i casi classici, che vale la pena conoscere anche senza essere giuristi.

La clausola penale è valida nel diritto italiano ed è espressamente disciplinata dal codice civile, che consente al giudice di ridurne l'ammontare se manifestamente eccessivo. Negli ordinamenti di common law una pattuizione qualificabile come penale è tradizionalmente inefficace, mentre è ammessa la liquidazione preventiva del danno se rappresenta una stima ragionevole del pregiudizio. Tradurre meccanicamente il termine da una lingua all'altra sposta la clausola da una categoria valida a una categoria potenzialmente inefficace.

La coppia risoluzione e recesso non ha corrispondenza uno a uno con i termini usati nei contratti anglosassoni, che distinguono la cessazione per giusta causa dalla cessazione per libera scelta di una parte. Confondere le due figure significa concedere una via di uscita che non si intendeva concedere.

Le manleve costruite sul modello anglosassone non coincidono con l'assunzione di garanzia del diritto italiano, e la loro portata dipende da come sono formulate.

Le obbligazioni espresse con formule di impegno attenuato — l'impegno a fare quanto ragionevolmente possibile, quello a impiegare i migliori sforzi — hanno nella prassi anglosassone gradazioni riconosciute che l'italiano rende con perifrasi. Se la traduzione appiattisce la gradazione, cambia il contenuto dell'obbligo.

La conclusione operativa è che il traduttore giuridico non cerca la parola equivalente: cerca la formulazione che produce, nell'ordinamento di arrivo, l'effetto voluto dalle parti. Quando l'effetto non è riproducibile, lo segnala invece di nasconderlo. È la ragione per cui la traduzione contrattuale seria consegna, insieme al testo, un elenco di note e di scelte terminologiche motivate.

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La clausola linguistica: quale versione fa fede

È l'articolo che decide il destino di tutti gli altri, e in molti contratti è scritto male o non è scritto affatto.

Le opzioni sono tre e vanno scelte consapevolmente.

Una sola lingua contrattuale, con eventuali traduzioni dichiarate di mera cortesia. È la soluzione più netta e la meno rischiosa dal punto di vista interpretativo. Ha un costo: la parte che non lavora in quella lingua firma un testo che i suoi uffici leggono in traduzione, e deve fidarsi della qualità della traduzione che si è procurata.

Due lingue con indicazione della versione prevalente. È la soluzione più diffusa. Funziona a condizione che la clausola sia priva di ambiguità e che entrambe le versioni siano complete: un allegato tradotto solo in una lingua rimette in discussione la gerarchia.

Due lingue di pari valore. È la scelta più insidiosa, perché in caso di divergenza tra i testi non esiste un criterio di soluzione interno al contratto, e la controversia si sposta sull'interpretazione. Va adottata solo quando è imposta dalla normativa locale o dal committente, e in quel caso la sovrapponibilità dei due testi diventa un requisito, non un obiettivo.

Alcuni ordinamenti impongono l'uso della lingua nazionale per determinati contratti, in particolare quando la controparte è una pubblica amministrazione o quando il rapporto ricade in ambiti regolati. È una verifica da fare prima della negoziazione, non dopo.

Due accortezze di redazione che eliminano gran parte dei problemi: numerare gli articoli in modo identico nelle due versioni, così che il rinvio interno regga in entrambe, e impaginare i testi in colonne affiancate, così che qualunque revisione successiva sia visibile in parallelo. Una traduzione consegnata come documento separato, con una numerazione propria, moltiplica il rischio di disallineamento a ogni ciclo di modifiche.

Legge applicabile e foro competente

Sono le due clausole che determinano dove e con quali regole si discuterà se qualcosa va storto. La loro traduzione richiede precisione assoluta, perché un'ambiguità qui non produce un fraintendimento commerciale ma un'incertezza processuale.

Nel contesto europeo il quadro di riferimento è noto. Il Regolamento (CE) n. 593/2008, detto Roma I, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e riconosce in via generale la libertà delle parti di sceglierla. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012, detto Bruxelles I bis, disciplina la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale nell'Unione, e ammette gli accordi sulla scelta del foro entro i limiti che stabilisce.

Per la compravendita internazionale di beni mobili si aggiunge la Convenzione di Vienna del 1980, ratificata dall'Italia, che si applica automaticamente ai contratti tra parti con sede in Stati contraenti quando non sia esclusa. Molti contratti la escludono espressamente, e l'esclusione deve sopravvivere alla traduzione: una formula resa in modo impreciso può rendere dubbia l'esclusione stessa.

Sul piano linguistico i punti di attenzione sono ricorrenti. La scelta della legge applicabile va distinta dalla scelta del foro: sono clausole diverse e possono indicare Paesi diversi. Va reso con esattezza il carattere esclusivo o non esclusivo della competenza, perché un foro non esclusivo consente di agire altrove e un foro esclusivo no. Vanno mantenute le denominazioni ufficiali degli organi giurisdizionali, che non si traducono con l'equivalente funzionale ma si riportano nella forma corretta, eventualmente con una indicazione esplicativa. E va verificato che i rinvii a norme siano riportati con il numero e la data esatti: un regolamento citato con l'anno sbagliato è un difetto che nessun revisore linguistico intercetta se non ha il testo di riferimento.

Arbitrato: la clausola più corta e più delicata

La clausola compromissoria occupa quattro righe e può decidere l'esito di una controversia da milioni di euro. È anche la clausola in cui gli errori di traduzione producono i danni meno rimediabili, perché un'ambiguità sulla sede o sull'istituzione arbitrale può rendere la clausola inoperante.

Gli elementi che devono sopravvivere intatti alla traduzione sono cinque: l'istituzione arbitrale prescelta, con la sua denominazione ufficiale, che non si traduce; il regolamento applicabile, identificato con precisione; la sede dell'arbitrato, che è una nozione giuridica e non un indirizzo, perché determina la legge processuale e i giudici competenti a controllare il lodo; il numero degli arbitri e il meccanismo di nomina; la lingua del procedimento, che va indicata espressamente perché altrimenti la decide il collegio.

La distinzione tra sede dell'arbitrato e luogo materiale delle udienze è il punto in cui si sbaglia più spesso, perché in molte lingue lo stesso sostantivo copre entrambi i significati. Una traduzione che confonde i due concetti apre un margine di contestazione sulla nazionalità del lodo.

Sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi il riferimento è la Convenzione di New York del 1958, alla quale aderisce la grande maggioranza degli Stati. È la ragione per cui, nei rapporti con Paesi in cui l'esecuzione di una sentenza straniera è incerta, l'arbitrato viene preferito al giudice ordinario. La convenzione richiede però una convenzione arbitrale scritta e valida: la clausola tradotta male è esattamente ciò che può metterla in discussione.

Va infine considerato che, se il contratto prevede l'arbitrato, tutta la documentazione tecnica destinata a diventare prova — capitolati, verbali di collaudo, corrispondenza, rapporti di intervento — dovrà essere prodotta nella lingua del procedimento. Conviene saperlo mentre si negozia, non quando si apre la controversia.

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Incoterms: ciò che non va tradotto

Gli Incoterms sono le regole della Camera di commercio internazionale che definiscono la ripartizione di oneri, rischi e adempimenti tra venditore e compratore nella consegna delle merci. La versione in vigore è quella pubblicata nel 2020 e comprende undici regole, divise in due gruppi: quelle utilizzabili con qualunque modo di trasporto e quelle riservate al trasporto marittimo e per vie navigabili interne.

La regola per il traduttore è semplice e categorica: le sigle non si traducono e non si adattano. Si riportano nella loro forma originale, accompagnate dal luogo convenuto e dal riferimento alla versione delle regole, perché una sigla senza l'indicazione del luogo è incompleta e una sigla senza l'indicazione della versione è ambigua, dato che il contenuto di alcune regole è cambiato nel tempo.

Ciò che va invece tradotto con cura è tutto quello che sta intorno: chi sopporta le spese di scarico, chi stipula il contratto di trasporto, chi si occupa delle formalità doganali di esportazione e di importazione, a quale momento si trasferisce il rischio, chi provvede alla copertura assicurativa e con quale livello di copertura. Sono gli elementi che le regole disciplinano e che il contratto spesso modifica in via pattizia; è nella descrizione delle deroghe che si annidano gli errori.

Un'avvertenza che riguarda il settore delle macchine: gli Incoterms disciplinano la consegna della merce, non l'installazione né la messa in servizio. Un contratto che prevede montaggio e collaudo presso il cliente ha bisogno di clausole autonome che definiscano il passaggio del rischio in relazione a quelle attività. Tradurre bene la sigla e lasciare vaga la clausola sul montaggio significa aver curato il dettaglio e trascurato la sostanza. La ripartizione di costi, rischi e documenti fra le undici regole è spiegata nella guida agli Incoterms 2020 e alla documentazione di export.

Garanzie, difformità, responsabilità

È la parte del contratto che nella pratica genera il maggior numero di controversie, e la traduzione ne determina i confini.

Il primo nodo è la terminologia della garanzia. L'italiano usa lo stesso sostantivo per la garanzia per vizi, la garanzia di buon funzionamento e la garanzia intesa come dichiarazione contrattuale sulle caratteristiche del bene. Le lingue di lavoro dei contratti internazionali distinguono queste figure, e la distinzione ha conseguenze sui rimedi disponibili. Il traduttore deve capire quale figura la clausola descrive prima di scegliere il termine, e questo richiede la lettura dell'intero articolato, non della singola frase.

Il secondo nodo sono i termini di decadenza e di prescrizione. Le formule che fissano un termine per la denuncia dei vizi, un termine per l'esercizio dell'azione e un periodo di garanzia sono tre cose diverse che nella traduzione approssimativa collassano in una sola. Vanno inoltre resi con precisione i riferimenti temporali: la decorrenza dalla consegna, dalla messa in servizio o dall'accettazione produce scadenze molto diverse in un contratto di fornitura di impianti.

Il terzo nodo è la limitazione di responsabilità. Le esclusioni relative ai danni indiretti, alla perdita di produzione e al mancato guadagno hanno perimetri diversi nei vari ordinamenti, e la traduzione letterale di un elenco costruito su categorie anglosassoni può produrre in italiano un elenco che non esclude ciò che si intendeva escludere, o che è inefficace per contrasto con norme inderogabili.

Il quarto nodo riguarda le clausole vessatorie. Nel diritto italiano determinate clausole predisposte da una parte, tra cui limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso e deroghe alla competenza giudiziaria, richiedono una specifica approvazione scritta per essere efficaci nei confronti dell'altra parte. Quando un contratto redatto all'estero viene tradotto per la firma in Italia, la mancanza del blocco di approvazione specifica è un difetto sostanziale che nessuna cura linguistica compensa.

Forza maggiore, hardship e continuità della fornitura

La clausola di forza maggiore ha smesso da tempo di essere una formula di stile. Nei contratti di fornitura industriale è diventata uno degli articoli su cui si negozia di più, e la sua traduzione richiede attenzione a tre livelli.

Il primo è l'elenco degli eventi. Le clausole moderne non si limitano alla formula generale ma elencano fattispecie: eventi naturali, atti dell'autorità, conflitti, interruzioni delle forniture energetiche, indisponibilità di materie prime, misure sanitarie, attacchi informatici. Ogni voce dell'elenco è una decisione negoziale e va tradotta con lo stesso perimetro dell'originale, senza generalizzare né restringere.

Il secondo è il regime degli effetti. Sospensione delle obbligazioni, proroga dei termini, esclusione delle penali, diritto di recesso oltre una certa durata dell'evento: sono conseguenze diverse e la clausola le gradua. Una traduzione che confonde la sospensione con l'esonero definitivo modifica l'equilibrio del contratto.

Il terzo è l'onere di comunicazione. Quasi tutte le clausole impongono alla parte impedita di notificare l'evento entro un termine e con determinate formalità, a pena di decadenza. La resa esatta di questo passaggio è ciò che consente all'ufficio commerciale di sapere che cosa deve fare, e quando.

Accanto alla forza maggiore compare sempre più spesso la clausola di hardship, che riguarda non l'impossibilità ma l'eccessiva onerosità sopravvenuta e che prevede tipicamente un obbligo di rinegoziazione. Le due figure sono distinte e i loro effetti non coincidono; nella traduzione vanno tenute separate anche quando l'originale le tratta in articoli contigui.

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Pagamenti, penali e termini

Le clausole economiche sembrano le più semplici da tradurre e sono tra quelle che producono più contestazioni, perché contengono numeri, date e rinvii normativi che devono essere riportati con esattezza assoluta.

Sul ritardo nei pagamenti tra imprese, la Direttiva 2011/7/UE stabilisce il quadro europeo in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; in Italia la disciplina di recepimento è contenuta nel decreto legislativo 231 del 2002 e successive modifiche. Le clausole che derogano ai termini legali, quelle che fissano interessi convenzionali e quelle che regolano il rimborso dei costi di recupero vanno tradotte senza alterare i rinvii, e vanno segnalate quando la deroga eccede i margini consentiti.

Sulle penali per ritardata consegna, oltre alla questione di sistema già richiamata, contano i dettagli operativi: la base di calcolo, la periodicità, il tetto massimo, il rapporto con il risarcimento del maggior danno, il momento da cui decorre il ritardo. Ognuno di questi elementi è un numero o una data e va verificato riga per riga contro l'originale.

Sui termini di consegna va distinto con chiarezza il termine indicativo dal termine essenziale, perché la qualificazione determina i rimedi. Molte lingue rendono la distinzione con sfumature che una traduzione frettolosa perde.

Un controllo formale che vale la pena istituzionalizzare: al termine della traduzione, un revisore estrae tutti i numeri, gli importi, le percentuali, le date e i riferimenti normativi del testo di arrivo e li confronta uno per uno con quelli del testo di partenza. È un controllo meccanico, si fa in poco tempo e intercetta la categoria di errori più costosa.

Riservatezza, proprietà intellettuale e trattamento dei dati

Tre allegati che accompagnano quasi ogni contratto di fornitura industriale e che hanno ciascuno le proprie insidie.

Gli accordi di riservatezza vanno tradotti guardando alla definizione di informazione riservata, alle eccezioni, alla durata dell'obbligo dopo la cessazione del rapporto e alle conseguenze della violazione. Nel settore delle macchine la definizione include quasi sempre disegni, distinte base, parametri di processo e dati di collaudo: l'elenco va riportato per esteso, perché è l'elenco a delimitare la tutela.

Le clausole sulla proprietà intellettuale distinguono ciò che preesiste al contratto da ciò che nasce durante la sua esecuzione, e attribuiscono diritti d'uso di ampiezza variabile. La resa dei verbi che descrivono l'attribuzione — cessione, concessione in licenza, riconoscimento di un diritto d'uso — cambia sostanzialmente il risultato. Sui contenuti brevettuali si applicano cautele ulteriori, descritte nella trattazione dedicata alla traduzione di brevetti e proprietà industriale.

Gli accordi sul trattamento dei dati personali sono diventati un allegato standard. Il quadro è quello del Regolamento (UE) 2016/679, e la traduzione deve rispettare la terminologia del regolamento stesso, che nelle sue versioni ufficiali esiste in tutte le lingue dell'Unione. Usare sinonimi al posto dei termini definiti dal regolamento è un errore, perché quei termini hanno una definizione normativa. Il tema è approfondito nella pagina dedicata a GDPR e traduzione dei dati.

Sul versante del fornitore linguistico, la riservatezza è un requisito operativo. Italtrust opera con procedure certificate ISO 27001, applica cifratura AES-256 ai materiali in transito e in archivio, lavora in conformità al GDPR e vincola con accordi di riservatezza i linguisti assegnati ai progetti. Per un contratto in corso di negoziazione, la cui esistenza è essa stessa un'informazione sensibile, sono condizioni preliminari alla valutazione della qualità.

Capitolati e documentazione di gara

Una parte crescente del lavoro contrattuale delle imprese manifatturiere non nasce da una negoziazione ma da una procedura di gara. Il meccanismo è diverso e impone vincoli diversi alla traduzione.

Nella fase di partecipazione, l'impresa riceve documenti già redatti: bando, disciplinare, capitolato speciale, schema di contratto, eventuali chiarimenti pubblicati in corso di procedura. Questi testi vanno compresi con precisione, perché contengono i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione, le cause di esclusione e i termini perentori. Una traduzione che approssima un requisito produce un'offerta inammissibile. Quando la documentazione è voluminosa e i tempi sono stretti, si procede per priorità: prima i documenti che determinano l'ammissibilità, poi quelli che determinano il punteggio, infine gli allegati tecnici.

Nella fase di offerta, l'impresa produce testi propri: relazione tecnica, cronoprogramma, elenco delle referenze, dichiarazioni. Qui la traduzione è verso la lingua della stazione appaltante e deve rispettare scrupolosamente la struttura richiesta dal disciplinare, compresi i limiti di lunghezza, l'ordine degli argomenti e la corrispondenza con i criteri di valutazione. È un lavoro che assomiglia più alla redazione tecnica che alla traduzione libera, e per il quale esiste un servizio dedicato alle risposte a gare e RFP.

In entrambe le fasi possono essere richieste traduzioni asseverate di certificati, visure, attestazioni e bilanci. È un adempimento formale con requisiti che variano da Paese a Paese e che va verificato prima della scadenza, non il giorno prima: le traduzioni certificate e giurate hanno tempi tecnici propri, legati alla disponibilità degli uffici presso cui si presta il giuramento. Fra gli allegati richiesti nelle gare estere ricorre anche la prova dell'origine della merce, trattata nella guida al certificato di origine.

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Il processo: chi traduce, chi rivede, chi approva

La qualità di una traduzione contrattuale non dipende dal singolo traduttore ma dal processo in cui è inserita. Le fasi che non possono mancare sono quattro.

Traduzione a cura di un professionista madrelingua con formazione giuridica e conoscenza del settore merceologico. La combinazione conta: un traduttore giuridico che non conosce le macchine sbaglia i capitolati tecnici, un traduttore tecnico che non conosce il diritto sbaglia l'articolato.

Revisione da parte di un secondo linguista che confronta il testo di arrivo con quello di partenza. È il principio su cui si fonda la norma ISO 17100, che definisce i requisiti dei servizi di traduzione e prevede la revisione come parte integrante del servizio, non come opzione a pagamento. Il tema è approfondito nella pagina dedicata al settore legale e nell'offerta di traduzione di documenti.

Controllo formale su numeri, importi, date, riferimenti normativi, numerazione degli articoli e rinvii interni. È un controllo separato dalla revisione linguistica e va eseguito come tale.

Validazione legale da parte del legale di fiducia o dell'ufficio legale interno, e dove necessario da parte di un professionista abilitato nell'ordinamento di arrivo. Nessun fornitore linguistico può sostituire questo passaggio: il traduttore garantisce la fedeltà e la coerenza del testo, non la sua idoneità giuridica in un ordinamento straniero.

A queste si aggiungono gli strumenti che rendono il processo ripetibile. La memoria di traduzione conserva le clausole già tradotte e approvate, così che le condizioni generali di vendita non vengano riscritte da capo a ogni contratto; il glossario contrattuale fissa la resa dei termini ricorrenti; il controllo delle versioni garantisce che, quando la controparte restituisce il testo con le modifiche, si traduca solo il differenziale e non l'intero documento. Su un'impresa che firma decine di contratti l'anno, questa infrastruttura è la differenza tra un costo che cresce con i volumi e uno che si stabilizza.

Errori ricorrenti

Un elenco breve dei difetti che si incontrano più spesso, tutti evitabili a costo quasi nullo.

Tradurre il contratto e non gli allegati. Il capitolato tecnico, il piano di collaudo e la specifica di prestazione sono documenti contrattuali. Lasciarli in italiano quando l'articolato è in inglese apre una questione interpretativa sulla loro efficacia.

Non allineare la numerazione. Se le due versioni numerano gli articoli diversamente, ogni rinvio interno diventa una fonte di ambiguità.

Tradurre le sigle degli Incoterms. Non vanno tradotte, e vanno sempre accompagnate dal luogo convenuto e dal riferimento alla versione.

Perdere il blocco delle clausole da approvare specificamente in un contratto destinato alla firma in Italia.

Usare sinonimi al posto dei termini definiti. Nei contratti i termini con l'iniziale maiuscola sono definiti in un articolo apposito: vanno resi sempre con lo stesso traducente, senza variazione stilistica.

Affidare la traduzione a chi non ha vincoli di riservatezza. Un contratto in negoziazione è una delle informazioni più sensibili che un'impresa produca.

Cominciare troppo tardi. La traduzione contrattuale corretta richiede tempo per la revisione e per la validazione legale. Comprimerla a ridosso della firma è il modo più affidabile per introdurre errori nel documento che dovrebbe proteggere l'azienda per i dieci anni successivi.

Checklist di controllo prima della firma

01

Clausola linguistica esplicita

Definire quale versione prevale e verificare che tutti gli allegati esistano in quella lingua.

02

Numerazione allineata

Articoli e commi numerati in modo identico nelle due versioni, rinvii interni verificati.

03

Legge applicabile e foro

Controllare che siano clausole distinte e che l'esclusività della competenza sia resa correttamente.

04

Clausola arbitrale integra

Istituzione, regolamento, sede, numero di arbitri e lingua del procedimento riportati senza ambiguità.

05

Incoterms non tradotti

Sigla originale, luogo convenuto e riferimento alla versione delle regole sempre presenti.

06

Verifica di numeri e date

Estrarre importi, percentuali, termini e rinvii normativi e confrontarli uno a uno con l'originale.

Domande frequenti sulla traduzione di contratti internazionali

Quella indicata dalla clausola linguistica. Se il contratto non la contiene, o se attribuisce pari valore alle due versioni, in caso di divergenza non esiste un criterio di soluzione interno al testo e la questione si sposta sull'interpretazione. Per questo la clausola linguistica va scritta espressamente e verificata anche sugli allegati.
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