Certificato di origine e dichiarazione di libera esportazione: cosa sono e chi li emette
Due documenti che vengono spesso confusi: uno è rilasciato dalla Camera di commercio, l'altro è una dichiarazione che firma l'esportatore. Con le differenze fra origine preferenziale e non preferenziale.
Cos'è il certificato di origine?
Il certificato di origine è il documento che attesta l'origine non preferenziale delle merci destinate a essere esportate in via definitiva — il cosiddetto made in. In Italia è rilasciato dalle Camere di commercio, territorialmente competenti in relazione alla sede legale, alla sede operativa o all'unità locale dell'impresa, e la domanda si presenta per via telematica.
Non conferisce alcun vantaggio daziario. Serve a due scopi distinti: soddisfare le richieste dell'autorità doganale del Paese di destinazione, che sulla base dell'origine applica misure di politica commerciale, e supportare gli aspetti creditizi dell'operazione, in particolare nei crediti documentari.
Il fondamento giuridico dell'origine non preferenziale è nel Regolamento (UE) n. 952/2013, il Codice doganale dell'Unione, articoli da 59 a 63. L'articolo 59 delimita l'ambito: gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione nel quadro degli scambi di merci e delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.
Come si determina l'origine non preferenziale
L'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione fissa due criteri, e solo due.
Merci interamente ottenute. Il paragrafo 1 stabilisce che «le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio».
Ultima trasformazione sostanziale. Il paragrafo 2 dispone che «le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
È il secondo criterio a produrre la gran parte delle contestazioni, perché richiede una valutazione sostanziale del processo produttivo. Assemblare componenti importati non basta di per sé: occorre che l'operazione costituisca una trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, che produca un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante della fabbricazione.
L'articolo 61 disciplina la prova dell'origine. Il paragrafo 1 prevede che, se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possano richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci. Il paragrafo 3 è la base su cui poggia il certificato camerale: «Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.»
Origine preferenziale e non preferenziale: due sistemi diversi
Ogni merce ha un'origine non preferenziale; non ogni merce ha un'origine preferenziale. La distinzione non è formale.
| Origine non preferenziale | Origine preferenziale | |
|---|---|---|
| Funzione | «Nazionalità economica» della merce per l'applicazione delle misure di politica commerciale | Consente un dazio ridotto o nullo in virtù di un accordo o di un regime unilaterale |
| Regole | Codice doganale dell'Unione, artt. 59-63 | Regole d'origine contenute nel singolo accordo o regime |
| Prova tipica | Certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio | EUR.1, dichiarazione di origine su fattura, attestazione di origine REX |
| Effetto sul dazio | Nessuno | Riduzione o azzeramento del dazio all'importazione |
EUR.1 è un certificato di circolazione che prova l'origine preferenziale ed è rilasciato o vidimato dalle autorità doganali del Paese di esportazione su domanda dell'esportatore, nei rapporti con i Paesi con cui esiste un accordo preferenziale.
Il sistema REX (Registered Exporter) è un sistema di certificazione dell'origine basato sul principio dell'autocertificazione: l'esportatore registrato riceve un numero REX e rilascia direttamente le cosiddette attestazioni di origine sulla fattura o su un altro documento commerciale. Per le spedizioni di valore inferiore a 6.000 EUR l'attestazione può essere emessa senza obbligo di registrazione; al di sopra di quella soglia occorre la registrazione REX o l'autorizzazione di esportatore autorizzato, secondo il regime applicabile.
Un'avvertenza che evita un errore ricorrente: il certificato A.TR non è un documento di origine. Nell'unione doganale fra Unione europea e Türkiye attesta lo stato di merce in libera pratica, indipendentemente dall'origine. Usarlo come prova di origine è un errore di natura, non di forma.
Cos'è la dichiarazione di libera esportazione?
Qui va detta una cosa che raramente si legge: la «dichiarazione di libera esportazione» non è un documento rilasciato da un'autorità. Non esiste un modulo camerale, ministeriale o doganale con quel nome.
È una dichiarazione che l'impresa esportatrice redige e sottoscrive, e che consegna allo spedizioniere o al dichiarante doganale insieme alla fattura. Con essa l'esportatore attesta che la merce non rientra fra quelle soggette a restrizioni all'esportazione, tipicamente in quattro ambiti:
- beni culturali, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- prodotti a duplice uso, disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/821;
- merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, disciplinate dal Regolamento (UE) 2019/125;
- specie protette, disciplinate dalla Convenzione di Washington (CITES) e dalla relativa normativa dell'Unione.
Se i prodotti non necessitano di licenze particolari, l'esportatore non è obbligato a fornirla allo spedizioniere: nella pratica viene richiesta perché consente al dichiarante di gestire correttamente le codifiche di esenzione nella dichiarazione doganale. La responsabilità della dichiarazione resta in capo all'esportatore, e la firma va apposta dal legale rappresentante o da un delegato formalmente autorizzato.
Attenzione ai riferimenti obsoleti. Molti modelli in circolazione — anche su siti istituzionali non aggiornati — citano ancora il Reg. (CEE) n. 3911/92 per i beni culturali e il Reg. (CE) n. 1334/2000 per il duplice uso. Sono norme superate: chi riusa quei fac-simile firma una dichiarazione che rinvia a regolamenti non più in vigore.
Per il duplice uso, l'autorità competente in Italia è l'Autorità nazionale UAMA del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che rilascia le autorizzazioni previste per esportazione, trasferimento, intermediazione, assistenza tecnica e transito dei prodotti a duplice uso in applicazione del Regolamento (UE) 2021/821, ed è l'autorità competente per il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
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Documenti che vengono confusi fra loro
Rilasciato dalla Camera di commercio. Attesta l'origine non preferenziale della merce destinata all'esportazione. Non conferisce vantaggi daziari.
Certificato di circolazione rilasciato o vidimato dalle autorità doganali del Paese esportatore. Prova l'origine preferenziale e consente il trattamento tariffario agevolato previsto da un accordo.
Autocertificazione dell'esportatore registrato, apposta sulla fattura o su altro documento commerciale. Sotto i 6.000 EUR di valore della spedizione non richiede registrazione.
Non è un documento di origine. Nell'unione doganale UE-Türkiye attesta lo stato di merce in libera pratica, a prescindere dall'origine.
Autodichiarazione dell'esportatore consegnata allo spedizioniere, con cui si attesta che la merce non rientra in categorie soggette a restrizioni. Nessuna autorità la rilascia.
Rilasciato dalla Camera di commercio per i beni di consumo generici: attesta che il prodotto è già commercializzato in Italia e nell'Unione europea. Non è un'autorizzazione all'immissione sul mercato.
Per i prodotti sanitari — dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, presidi medico-chirurgici, integratori — il certificato è di competenza del Ministero della Salute, non della Camera di commercio.
Rilasciato dall'Ufficio esportazione del Ministero della Cultura e riguarda esclusivamente i beni culturali. Non ha nulla a che vedere con l'esportazione commerciale ordinaria.
Il ruolo della lingua nella documentazione di export
Nella documentazione doganale e commerciale non esiste un obbligo linguistico paragonabile a quello della normativa di prodotto: nessun regolamento impone di tradurre una fattura commerciale in una lingua determinata. Il vincolo è funzionale, e per questo più insidioso.
Tre punti in cui la lingua determina l'esito dell'operazione.
La descrizione della merce. L'origine non preferenziale si determina sulla base dell'operazione produttiva effettivamente svolta. Se la descrizione del prodotto in fattura, nel certificato di origine e nella documentazione tecnica non coincide — perché tradotta da persone diverse in momenti diversi — la coerenza dell'insieme diventa difficile da dimostrare davanti all'autorità doganale di destinazione.
Il credito documentario. Nel pagamento con lettera di credito la banca verifica la corrispondenza formale fra i documenti presentati e le condizioni del credito. Una descrizione della merce che differisce anche solo nella terminologia produce una discordanza sufficiente al rifiuto dei documenti.
I requisiti dell'importatore. L'autorità doganale o il cliente del Paese di destinazione possono richiedere che il certificato di origine, l'attestato di libera vendita o le schede tecniche siano presentati in una lingua specifica, o legalizzati. È una richiesta che arriva a spedizione pronta e che, se non anticipata, blocca la merce.
La conseguenza operativa è la stessa che vale per la manualistica: la terminologia di prodotto dovrebbe essere fissata una volta, in un glossario, e riutilizzata in tutti i documenti — tecnici, commerciali e doganali. Non è un tema di stile: è ciò che rende l'insieme documentale coerente e difendibile.
Checklist per la documentazione di origine
1. Determinare l'origine non preferenziale
Applicare i criteri dell'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione: merci interamente ottenute, oppure ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata.
2. Verificare se esiste un regime preferenziale
Controllare se con il Paese di destinazione esiste un accordo che prevede una preferenza tariffaria e quali regole d'origine specifiche esso stabilisce.
3. Scegliere la prova di origine corretta
Certificato camerale per l'origine non preferenziale; EUR.1, dichiarazione su fattura o attestazione REX per quella preferenziale. Non sono alternative fra loro: rispondono a esigenze diverse.
4. Verificare la soglia dei 6.000 EUR
Per le attestazioni di origine nel sistema REX, sotto i 6.000 EUR di valore della spedizione non è richiesta la registrazione; sopra quella soglia serve la registrazione REX o l'autorizzazione di esportatore autorizzato.
5. Redigere la dichiarazione di libera esportazione con riferimenti aggiornati
Se lo spedizioniere la richiede, verificare che il modello citi il Reg. (CE) 116/2009 per i beni culturali, il Reg. (UE) 2021/821 per il duplice uso e il Reg. (UE) 2019/125 per le merci a rischio di uso in trattamenti crudeli, e non le norme abrogate.
6. Verificare l'eventuale obbligo di autorizzazione
Se la merce rientra fra i prodotti a duplice uso, l'esportazione richiede un'autorizzazione dell'Autorità nazionale UAMA. La dichiarazione di libera esportazione non sostituisce l'autorizzazione.
7. Allineare le descrizioni fra i documenti
Fattura, packing list, certificato di origine, documenti di trasporto e lettera di credito devono descrivere la merce nello stesso modo, in ogni lingua utilizzata.
8. Anticipare i requisiti dell'importatore
Chiedere in fase di trattativa quali documenti l'importatore dovrà presentare alla propria dogana, in quale lingua e con quali eventuali legalizzazioni, prima che la merce sia pronta.
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ScopriDomande frequenti su origine e libera esportazione
Fonti
- Regolamento (UE) n. 952/2013 — Codice doganale dell'Unione — articoli 59, 60 e 61.
- Unioncamere — Schede export: certificato d'origine e le pagine delle singole Camere di commercio sul rilascio del certificato.
- Commissione europea — Regole di origine e sistema REX.
- Regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso; Regolamento (CE) n. 116/2009 sull'esportazione di beni culturali; Regolamento (UE) 2019/125.
- Autorità nazionale UAMA — Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Nota metodologica. Questa guida ha finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza legale né parere di conformità. La valutazione della conformità e la responsabilità della documentazione restano in capo al fabbricante o all'operatore economico che immette il prodotto sul mercato. I riferimenti normativi citati rimandano ai testi ufficiali: in caso di dubbio fanno fede questi ultimi e il parere di un professionista qualificato.
Ultima revisione: 13 agosto 2026.
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