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Guida alla documentazione di gara

Capitolato d'appalto: che cos'è, dove sta nella gara e in quale lingua deve essere

Capitolato speciale e capitolato generale, la loro base legale nel Codice dei contratti pubblici, e la regola linguistica reale per gli operatori esteri in Italia e per le imprese italiane che gareggiano all'estero.

Che cos'è il capitolato speciale d'appalto?

Il capitolato speciale d'appalto è il documento di gara che definisce il contenuto del rapporto contrattuale fra la stazione appaltante e l'impresa che si aggiudicherà l'appalto: che cosa va fatto, con quali prescrizioni tecniche, con quali modalità di esecuzione e con quali requisiti di accettazione. Non descrive come si svolge la gara — quello è il compito del disciplinare — ma che cosa il vincitore dovrà consegnare.

La base legale è il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023. L'articolo 87 distingue i due documenti senza margini interpretativi. Il comma 1 stabilisce che «il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte». Il comma 2 che «il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante».

C'è una conseguenza pratica che vale più di qualunque definizione, ed è nell'articolo 18, comma 1: «I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto». Il capitolato non è materiale informativo di gara che si esaurisce con l'aggiudicazione: diventa contratto. Chi lo legge male in fase di offerta si trova vincolato a ciò che non aveva capito. È la ragione per cui la traduzione della documentazione di gara va trattata come lavoro contrattuale e non come adempimento formale.

Attenzione alla citazione. Il Codice è il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La data «18 aprile 2023» che circola in rete confonde il nuovo Codice con quello precedente, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che l'articolo 226, comma 1 del nuovo Codice ha abrogato a decorrere dal 1° luglio 2023.

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Dove sta il capitolato nella documentazione di gara

L'articolo 82 del Codice elenca i documenti di gara al comma 1: «a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte». L'elenco è aperto — il testo dice «in particolare» — ma i quattro documenti nominati sono lo scheletro di ogni procedura.

Il comma 2 dello stesso articolo fissa una gerarchia che conviene conoscere prima di formulare un'offerta: «In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara». Se il capitolato dice una cosa e il bando ne dice un'altra, vince il bando.

DocumentoChe cosa disciplinaRiferimento
Bando o avviso di garaL'indizione della procedura e le informazioni essenziali; prevale sugli altri in caso di contrastoartt. 82 e 83, all. II.6
Disciplinare di garaLe regole di svolgimento del procedimento di selezione delle offerteart. 87, c. 1
Capitolato speciale d'appaltoI contenuti del futuro rapporto contrattuale; entra nel contrattoartt. 87, c. 2 e 18, c. 1
Schema di contrattoIl testo contrattuale al quale il capitolato è allegatoall. I.7, art. 32
Capitolato informativoLa gestione informativa digitale (BIM), quando previstaart. 43 e all. I.9

Il capitolato informativo è un documento diverso dal capitolato speciale e viene regolarmente confuso con esso: disciplina i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, non le prescrizioni tecniche dell'opera.

Che cosa contiene un capitolato speciale, per legge

Il contenuto non è lasciato alla prassi. È fissato dall'allegato I.7 del Codice, articolo 32, rubricato Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. Il comma 2 dispone che «allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo».

Il comma 3 ne fissa la struttura in due parti: «Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni».

La seconda parte è quella che conta per chi traduce, perché contiene le modalità di esecuzione, le norme di misurazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prova. È la parte in cui una parola resa male non produce un fraintendimento generico ma un criterio di accettazione sbagliato — e quindi una fornitura rifiutata.

Per gli interventi complessi, l'articolo 32 aggiunge al capitolato un piano dei controlli di cantiere e l'obbligo del piano di qualità di costruzione e installazione. Il comma 9 impone inoltre all'esecutore di presentare un programma esecutivo dettagliato prima dell'inizio dei lavori.

Due livelli di progettazione, non tre

L'articolo 41, comma 1 stabilisce che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo». Il progetto definitivo, che molte guide ancora citano, non esiste più.

Ne discende una precisazione terminologica che si trova sbagliata quasi ovunque. Il documento associato al progetto di fattibilità non si chiama «capitolato speciale prestazionale»: l'allegato I.7, articolo 14 lo chiama disciplinare descrittivo e prestazionale. E quando i lavori sono affidati sulla base del progetto di fattibilità, lo stesso articolo 14, comma 2 prescrive che «deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 del presente allegato». Non esiste quindi una versione attenuata del capitolato per l'appalto integrato: è sempre quello dell'articolo 32.

E il capitolato generale d'appalto?

Qui la risposta corretta è meno comoda di quella che circola, e vale la pena darla per intero.

L'espressione «capitolato generale» non compare in nessun punto del d.lgs. 36/2023, né nell'articolato né negli allegati. Il nuovo Codice non lo disciplina, non lo nomina e non lo abroga.

Il D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», risulta su Normattiva tuttora vigente in parte: alcune disposizioni sono state abrogate dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 — fra cui l'articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 5 — ma l'ultimo aggiornamento registrato dell'atto risale al 13 maggio 2011. Né il d.lgs. 50/2016 né il d.lgs. 36/2023 lo hanno toccato: l'articolo 226 del nuovo Codice, che elenca le abrogazioni, non lo menziona.

L'articolo 1 del D.M. 145/2000, tuttora in vigore, definisce l'oggetto: il capitolato generale «contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici». E il comma 2 spiega perché la distinzione conti: «Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale».

Capitolato generaleCapitolato speciale
OggettoRapporti fra amministrazione e affidatario, in via regolamentare e generalePrescrizioni tecniche e prestazioni del singolo contratto
FonteD.M. LL.PP. 145/2000, parzialmente vigented.lgs. 36/2023, art. 87, c. 2 e all. I.7, art. 32
AmbitoLavori pubbliciIl singolo appalto
EfficaciaSi applica se espressamente richiamato nel contratto, e prevale sulle clausole difformiÈ allegato allo schema di contratto e ne fa parte integrante

Due errori da non ripetere: che il capitolato generale sia stato abrogato dal nuovo Codice (non lo è stato) e che si trovi nell'allegato I.14 (l'allegato I.14 riguarda i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali). Va detto con onestà, però, che il D.M. 145/2000 è oggi un atto sospeso: formalmente in vigore in parte, ma privo della cornice normativa in cui era nato. È un vuoto reale, non una lacuna di ricerca.

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In quale lingua deve essere presentata un'offerta in Italia?

Questa è la domanda che porta un operatore economico estero su questa pagina, e la risposta corrente è sbagliata quasi ovunque. Nessun articolo del Codice dei contratti pubblici impone che l'offerta sia redatta in italiano. Chi cita «l'articolo del Codice che impone la lingua italiana» sta inventando l'articolo.

Nel Codice esistono soltanto tre disposizioni linguistiche, e nessuna riguarda in generale la lingua dell'offerta:

DisposizioneChe cosa dice davvero
Art. 84, c. 2«I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede». Riguarda la pubblicazione dell'avviso, non l'offerta
Art. 164, c. 2Nei settori speciali i bandi sono pubblicati in una lingua ufficiale dell'Unione scelta dalla stazione appaltante; le stazioni appaltanti italiane scelgono l'italiano
Art. 168, c. 5Nei sistemi di qualificazione dei settori speciali, i documenti redatti in lingua diversa dall'italiano «sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale»

Da dove nasce allora l'obbligo dell'italiano? Dalla lex specialis della singola gara, cioè dal disciplinare — e i disciplinari sono redatti sui bandi-tipo dell'ANAC, che sono vincolanti. L'articolo 83, comma 3 del Codice dispone che «successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi», e che le stazioni appaltanti «nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».

Il Bando tipo n. 1/2023 dell'ANAC, nella versione consolidata approvata con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, al paragrafo 13.1 dispone che «tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana» e che «i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana». Lo stesso modello prevede un'opzione alternativa che la stazione appaltante può attivare: la documentazione redatta in inglese, francese o spagnolo può essere presentata senza traduzione. Il paragrafo 2.2 aggiunge che le richieste di chiarimenti e le relative risposte «sono formulate esclusivamente in lingua italiana».

Conclusione operativa. La lingua non si presume: si legge nel disciplinare della gara a cui si sta partecipando. Ed è nel disciplinare che si trova anche l'eventuale apertura ad altre lingue, che esiste ma non è automatica.

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Traduzione giurata o traduzione certificata conforme?

È una distinzione che costa esclusioni, perché i due testi usano parole diverse e chi prepara la documentazione tende ad allinearsi al termine sbagliato.

Il Codice non usa mai l'espressione «traduzione giurata» né «asseverata» in materia di traduzioni. Dice «traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane» oppure «traduttore ufficiale». La stessa formula ricorre nell'allegato II.12: l'articolo 22, comma 4 richiede, per le certificazioni di lavori eseguiti all'estero, che il documento sia «prodotto in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, corredato di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall'ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale»; l'articolo 44, per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, richiede i documenti «tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre».

L'espressione «traduzione giurata» compare invece nel bando-tipo ANAC, al paragrafo 13.1. Quindi entrambe le formule circolano legittimamente, ma provengono da fonti diverse e in una gara concreta fa fede quella scritta nel disciplinare.

Una nota che vale il costo dell'errore: il bando-tipo, al paragrafo 14, qualifica «la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano» fra le carenze sanabili in soccorso istruttorio. È una rete di sicurezza, non un motivo per trascurare la traduzione: il soccorso istruttorio comporta termini stretti e non copre il contenuto dell'offerta tecnica. Quando l'offerta riguarda forniture industriali, al capitolato si allegano di norma anche i documenti di conformità del prodotto: marcatura CE e dichiarazione di conformità.

Sul versante del DGUE, il documento di gara unico europeo disciplinato dall'articolo 91, il Codice non detta regole linguistiche; sul piano europeo l'unica disposizione in materia è l'articolo 61, paragrafo 3 della direttiva 2014/24/UE, che incarica la Commissione di rendere disponibili tutte le versioni linguistiche del modello.

Gare all'estero: chi decide la lingua dell'offerta

Per un'impresa italiana che partecipa a una gara in un altro Stato membro la logica è identica, e la fonte pure.

La direttiva 2014/24/UE non fissa la lingua della procedura né quella dell'offerta. La tratta come un'informazione che l'amministrazione deve dichiarare: l'allegato V, parte C, punto 22 elenca fra i contenuti obbligatori del bando di gara la «lingua o lingue in cui devono essere redatte le offerte o le domande di partecipazione». Quanto alla pubblicazione, l'articolo 51, paragrafo 3 dispone che gli avvisi siano pubblicati per esteso nella lingua ufficiale dell'Unione scelta dall'amministrazione aggiudicatrice, e che quella versione costituisca l'unico testo facente fede.

Va corretto un riferimento molto ripetuto: l'articolo 22 della direttiva non riguarda la lingua. Disciplina i mezzi di comunicazione elettronica, e la parola «lingua» non vi compare.

Sul piano operativo, i formulari standard oggi in vigore sono quelli del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, noto come eForms, che ha abrogato il Regolamento (UE) 2015/1986 ed è l'unico standard dal 25 ottobre 2023. Nel suo schema il campo BT-97 «Submission Language» — «a language in which tenders, requests to participate, or expressions of interest may be submitted» — è obbligatorio.

Il che porta a una conclusione semplice e verificabile: nell'Unione europea la lingua dell'offerta è un dato che l'amministrazione è tenuta a pubblicare in un campo obbligatorio dell'avviso. Non va presunta, né dedotta dal Paese: va letta. Nella pratica, per le gare fuori dai confini nazionali, la lingua dichiarata è molto spesso l'inglese.

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Tutto passa dalle piattaforme digitali

Dal 1° gennaio 2024 la gestione delle procedure avviene sulle piattaforme di approvvigionamento digitale. L'articolo 225, comma 2 del Codice fissa quella data per l'efficacia degli articoli sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. 19-36), e il comma 1 dello stesso articolo la fissa anche per gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85 — quindi anche per la vincolatività dei bandi-tipo e per la regola sulla lingua di pubblicazione dei bandi.

L'articolo 25, comma 2 dispone che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26». L'articolo 91, comma 1 impone all'operatore economico di utilizzare la piattaforma messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare la domanda di partecipazione, il DGUE, l'offerta e ogni altro documento.

Per chi prepara un'offerta con documentazione tradotta questo ha tre conseguenze pratiche. I file vanno caricati entro il termine, e un caricamento è più lento di un invio via posta elettronica: la traduzione non può chiudersi il giorno stesso. I formati e le dimensioni accettati sono quelli della piattaforma, il che rende rilevante la resa impaginata del documento tradotto e non solo il suo testo. E la firma digitale sui documenti tradotti va apposta sulla versione definitiva: una correzione dell'ultimo minuto obbliga a rifirmare.

Sul piano dei costi, il preventivo si calcola a cartella secondo il listino pubblicato, e le stazioni appaltanti riusano i propri modelli: dalla seconda gara in poi una quota consistente del testo risulta già presente in memoria di traduzione e non viene rifatturata.

Checklist per la traduzione di un capitolato

1

1. Leggere il disciplinare prima del capitolato

È il disciplinare, non il Codice, a stabilire in quale lingua va prodotta la documentazione, se è ammessa una lingua diversa dall'italiano e quale forma di traduzione è richiesta. Da lì si ricava che cosa va effettivamente tradotto.

2

2. Distinguere ciò che va tradotto da ciò che va asseverato

Non tutti i documenti hanno lo stesso regime. Certificazioni, attestazioni e documenti provenienti da autorità estere seguono un percorso diverso dall'offerta tecnica, con tempi e costi diversi. Vanno separati in fase di preventivo.

3

3. Verificare la data e la fonte di ogni riferimento normativo

Un capitolato che cita il d.lgs. 50/2016 o il D.P.R. 207/2010 va segnalato alla stazione appaltante, non tradotto alla lettera come se fosse corrente. Il traduttore non corregge il testo: segnala.

4

4. Fissare la terminologia tecnica prima di iniziare

Le norme di misurazione, i requisiti di accettazione e le specifiche di prestazione della seconda parte del capitolato sono il punto in cui un termine sbagliato produce una fornitura rifiutata. Il glossario va concordato con l'ufficio tecnico che formulerà l'offerta.

5

5. Tradurre il capitolato e lo schema di contratto insieme

Sono documenti che si rimandano a vicenda e il capitolato è allegato allo schema di contratto. Tradotti separatamente, in momenti diversi o da fornitori diversi, divergono nelle denominazioni.

6

6. Calcolare i tempi a ritroso dal caricamento in piattaforma

Il termine di gara non è il termine di consegna della traduzione. Fra i due vanno collocati la rilettura interna, l'eventuale firma digitale e il caricamento, che su file pesanti non è istantaneo.

7

7. Conservare la memoria di traduzione della gara

Le stazioni appaltanti riusano i propri modelli e i bandi-tipo sono comuni a tutte. Dalla seconda gara in poi una quota consistente del testo è già stata tradotta e approvata: è il caso in cui una memoria rende prima.

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Domande frequenti sul capitolato d'appalto

L'articolo 87 del d.lgs. 36/2023 li distingue in due commi consecutivi: il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Il primo riguarda come si gareggia, il secondo che cosa si dovrà fare dopo aver vinto.

Fonti normative

Affermazioni deliberatamente escluse. Non sono indicati importi di sanzioni né termini procedurali di gara, che dipendono dalla singola procedura. Non è affermato che l'ANAC abbia adottato un capitolato-tipo o un bando-tipo per i lavori: alla data di questa revisione non risultano adottati, benché l'articolo 222, comma 2 del Codice li preveda fra gli strumenti dell'Autorità.

Nota metodologica. Questa guida ha finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza legale né parere in materia di contratti pubblici. Ogni riferimento normativo è stato verificato sul testo ufficiale nella sessione di scrittura, sul testo vigente e non su quello originario. La responsabilità della predisposizione e della verifica della documentazione di gara resta in capo all'operatore economico e alla stazione appaltante; in caso di dubbio fanno fede i testi ufficiali e il parere di un professionista qualificato.

Ultima revisione: 13 agosto 2026.

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