FOB – Free On Board: il rischio passa quando la merce è a bordo
Una delle quattro regole riservate al trasporto marittimo e per vie navigabili interne. Che cosa comporta davvero, e perché applicarla a una spedizione in container crea uno scarto fra contratto e realtà.
Che cosa significa FOB?
FOB sta per Free On Board, «franco a bordo». È la regola Incoterms® in cui il venditore consegna la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto, sdoganata all'esportazione. Il rischio di perdita o danno si trasferisce quando la merce è a bordo della nave. Il compratore contratta a proprie spese il trasporto dal porto di imbarco in poi.
FOB appartiene al gruppo delle quattro regole utilizzabili soltanto per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne, insieme a FAS, CFR e CIF. Non è una regola multimodale, e questa non è una sottigliezza terminologica: è il presupposto di fatto su cui la ripartizione dei rischi è costruita.
È probabilmente la sigla Incoterms® più conosciuta al mondo, e anche la più usata fuori contesto. Buona parte di ciò che segue serve a chiarire quando non usarla.
Chi fa che cosa, sotto FOB
| Voce | A carico del venditore | A carico del compratore |
|---|---|---|
| Imballaggio e trasporto fino al porto di imbarco | Sì | — |
| Caricazione a bordo della nave | Sì | — |
| Contratto di trasporto marittimo | Nessun obbligo | Sì, a proprie spese, dal porto di imbarco |
| Designazione della nave | — | Sì |
| Trasferimento del rischio | Fino a quando la merce è a bordo | Da quel momento in poi |
| Formalità di esportazione | Sì, le esegue e le paga | — |
| Formalità di importazione, dazi e imposte | No | Sì |
| Assicurazione | Nessun obbligo | Nessun obbligo |
La simmetria con FCA è utile per orientarsi: in entrambe il compratore contratta il trasporto principale e il venditore sdogana all'esportazione. Cambia il punto di consegna — al vettore designato sotto FCA, a bordo della nave sotto FOB — e cambia il fatto che FOB sia limitata al modo marittimo.
Perché FOB non è la regola giusta per i container
È l'errore più diffuso nell'uso degli Incoterms®, e ha una spiegazione precisa.
Sotto FOB il venditore adempie quando la merce è a bordo della nave. Ma nel traffico containerizzato il venditore non consegna alla nave: consegna il container a un terminal, giorni prima dell'imbarco, e da quel momento non ha più né accesso né controllo sulla merce. Fra la consegna reale e la consegna contrattuale si apre così una finestra — spesso di diversi giorni — in cui il rischio è formalmente ancora del venditore su merce che non è più nelle sue mani.
Se in quella finestra il container subisce un danno al terminal, la ripartizione contrattuale dice una cosa e la realtà operativa ne dice un'altra. È esattamente il tipo di scarto che genera contenzioso.
La regola che descrive fedelmente quella operazione è FCA, in cui la consegna avviene al vettore o alla persona designata dal compratore nel luogo convenuto.
Storicamente, la ragione per cui molti venditori continuavano a scegliere FOB anche per i container era documentale: chi opera sotto credito documentario ha spesso bisogno di una polizza di carico con annotazione di caricazione a bordo, e sotto FCA quel documento non nasceva. Incoterms 2020 ha affrontato il problema introducendo negli articoli A6/B6 di FCA la facoltà, da pattuire fra le parti, che il compratore dia istruzioni al vettore di emettere al venditore una polizza di carico con annotazione a bordo dopo il carico. Con quella facoltà, la principale ragione pratica per usare FOB al posto di FCA nel traffico container viene meno.
Il porto di imbarco va indicato con precisione
Sotto FOB il porto di imbarco convenuto è il luogo in cui si concentrano tre cose: il termine degli obblighi di trasporto del venditore, il punto di trasferimento del rischio e la ripartizione dei costi di movimentazione portuale.
Quest'ultima voce è la più contestata. Le spese di terminal — movimentazione, sosta, eventuali costi di caricazione fatturati dal terminal anziché dal vettore — vanno attribuite espressamente, perché la sola indicazione «FOB Genova» non basta a stabilire chi paga che cosa nell'area portuale.
Due ulteriori accorgimenti riducono i punti di attrito.
Il coordinamento sulla nave. È il compratore a designarla; il venditore deve poterla caricare nei tempi. Ritardi nella designazione, o nave che arriva fuori finestra, producono costi di sosta che vanno regolati nel contratto perché la regola non li attribuisce automaticamente.
L'assicurazione. Sotto FOB nessuna delle due parti ha obbligo assicurativo. Se il compratore vuole essere coperto dal porto di imbarco in poi, deve provvedere per conto proprio; se vuole che sia il venditore ad assicurare, la regola marittima corrispondente è CIF.
I documenti, e quali di questi vanno tradotti
Sotto FOB il venditore produce la fattura commerciale, la packing list, la prova della consegna a bordo, la dichiarazione doganale di esportazione e le eventuali licenze all'esportazione. Il compratore stipula il contratto di trasporto marittimo, riceve la polizza di carico dal proprio vettore e gestisce l'importazione.
È una configurazione in cui, dal punto di vista documentale, il venditore ha bisogno di due cose: la prova di uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione, che gli serve ai fini della non imponibilità della cessione all'esportazione, e la coerenza fra i propri documenti commerciali e quelli emessi dal vettore del compratore.
Sul primo punto vale la pena una precisazione normativa che molte fonti non hanno ancora aggiornato: l'articolo 8 del D.P.R. 633/1972, storicamente citato per le cessioni all'esportazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, il testo unico IVA in vigore dal 31 gennaio 2026; la disciplina è ora all'articolo 45 di quel testo unico, che richiede che l'esportazione risulti dalla prova di uscita doganale. Sul piano operativo l'Agenzia delle dogane indica che, in caso di esito positivo, è il messaggio di uscita conclusa trasmesso dall'ufficio di uscita a costituire la prova dell'uscita, con l'MRN associato alla dichiarazione.
Quanto alla traduzione: la sigla FOB non si traduce, il contratto sì. Condizioni generali di vendita, specifiche tecniche, termini di garanzia e collaudo e la documentazione di prodotto nelle lingue imposte dal mercato di destinazione sono ciò che qualcuno leggerà davvero — e in un credito documentario, la coerenza fra la descrizione della merce in fattura e quella nella polizza di carico è ciò che decide se le banche accettano i documenti.
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Checklist per impostare una clausola FOB
1. Verificare che la spedizione sia davvero marittima e non containerizzata
FOB presuppone la consegna a bordo della nave. Se consegnate un container a un terminal, la regola che descrive l'operazione è FCA.
2. Indicare il porto di imbarco e, dove utile, il punto
Il porto convenuto determina il termine degli obblighi del venditore, il trasferimento del rischio e la ripartizione dei costi portuali.
3. Attribuire espressamente le spese di terminal
Movimentazione, sosta ed eventuali costi di caricazione fatturati dal terminal vanno assegnati per iscritto: la sigla da sola non lo fa.
4. Regolare tempi e conseguenze della designazione della nave
È il compratore a designarla. Ritardi o finestre mancate producono costi che la regola non attribuisce automaticamente.
5. Concordare come arriva la prova di uscita
Serve al venditore ai fini della non imponibilità. Vanno pattuiti la trasmissione del riscontro di uscita conclusa e il termine entro cui avviene.
6. Verificare le coperture assicurative
FOB non impone obblighi assicurativi. Se si vuole che sia il venditore ad assicurare, la regola marittima corrispondente è CIF.
7. Citare sempre l'edizione
«FOB porto di …, Incoterms 2020». ICC avverte che omettere l'anno può causare problemi di difficile soluzione.
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Fonti
- ICC — Incoterms rules e Incoterms 2020, International Chamber of Commerce. Il testo autentico delle regole è la pubblicazione ICC n. 723E: questa pagina ne descrive gli obblighi con parole proprie e non ne riproduce il testo, protetto da copyright ICC (policy su marchio e copyright).
- ICC Italia — Incoterms 2020.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — Testo unico IVA, art. 45; e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, che Normattiva riporta come abrogato dallo stesso decreto.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli — Esportazione: risultati di uscita, messaggio di uscita conclusa, MRN.
- Commissione europea — Access2Markets, guida all'esportazione di merci.
Nota metodologica. Questa guida ha finalità informative e non costituisce consulenza legale, doganale o fiscale. «Incoterms» è un marchio registrato di ICC. Le regole sono di natura pattizia e producono effetto solo se richiamate espressamente nel contratto di vendita, con l'indicazione del porto e dell'edizione. Non abbiamo verificato l'eventuale presenza di disposizioni transitorie del D.Lgs. 10/2026 relative a singoli articoli.
Ultima revisione: 14 agosto 2026.
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